Art. 20.
(Esecuzione delle pene pecuniarie).

      1. Le condanne a pena pecuniaria si eseguono ai sensi dell'articolo 660 del codice di procedura penale, ma l'accertamento della effettiva insolvibilità del condannato è svolto dal giudice di pace competente per l'esecuzione che adotta anche i provvedimenti in ordine alla rateizzazione ovvero alla conversione della pena pecuniaria.